Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31215 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31215 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASAMONICA GUERINO N. IL 14/04/1980
avverso l’ordinanza n. 3544/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
05/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t.ikAss mo,
L

ou-k. zR, 41 (4 V\O ì.».- A.)

Uditi difensor Avv.;

idebrIro Z ■1/44

Data Udienza: 09/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata il 5.01.2015 il Tribunale di Roma, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l’ordinanza applicativa della
misura cautelare della custodia in carcere emessa il 9.12.2014 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di Casamonica Guerino,
gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio, aggravato dai motivi futili,
commesso in danno di Mariani Alberto mediante la condotta consistita, dopo aver
colpito la vittima al volto col calcio di una pistola a tamburo, nell’esplodere

coscia destra, nonché della connessa violazione della disciplina delle armi.
Il Tribunale evidenziava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ricavabili
dalle dichiarazioni dei testi Marinel e Piazzo e da quelle della persona offesa, che
aveva riferito che l’indagato, dopo aver premuto una prima volta a vuoto il
grilletto del revolver, aveva sparato nella sua direzione, costringendo il Mariani a
fuggire precipitosamente dall’abitazione del Casamonica (nella quale si trovava)
abbandonando in loco gli attrezzi da lavoro, convalidate dal referto della ferita
d’arma da fuoco subita dalla vittima alla coscia e delle lesioni lacero contuse alla
testa; riteneva sussistente

l’animus necandi, a

titolo quantomeno di dolo

alternativo, sulla scorta delle stesse modalità dell’azione delittuosa e della
pervicace perseveranza dell’azione aggressiva, rilevando che se l’indagato
avesse voluto solo intimorire il Mariani non avrebbe sparato contro di lui dopo il
primo tentativo andato a vuoto, mentre il tipo di arma utilizzata, la parte del
corpo attinta dallo sparo, interessata dalla presenza dell’arteria femorale, e la
breve distanza da cui erano stati esplosi i colpi, confermavano l’idoneità e la
direzione inequivoca degli atti a cagionare la morte della persona offesa.
2.

Ricorre per cassazione Casannonica Guerino, a mezzo del difensore,

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che vi era stata
un’unica reiterazione dello sparo, dopo che il primo colpo non era esploso,
volutamente indirizzato alle gambe della persona offesa e perciò univocamente
diretto a ferire, e non ad uccidere, il Mariani, come confermato dal piccolo calibro
– 22 LR – della pistola utilizzata, caratterizzato da modesta offensività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, esaurendosi nella mera
riproposizione, in termini generici e argomentati essenzialmente in punto di
fatto, delle medesime doglianze dirette a censurare la sussistenza dell’animus
necandi e la conseguente qualificazione giuridica del reato ascritto al Casamonica
come tentato omicidio, che sono già state esaminate e disattese dall’ordinanza
impugnata con motivazioni adeguate, logicamente coerenti e giuridicamente
corrette, con le quali il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi (vedi
1

contro di essa alcuni colpi d’arma da fuoco da breve distanza, attingendola alla

Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893, secondo cui la natura aspecifica
dell’impugnazione, che discende dall’assenza di correlazione tra le ragioni
argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del
gravame, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione).
2. L’ordinanza gravata ha puntualmente valorizzato gli elementi rappresentati
dalla reiterazione del colpo d’arma da fuoco sparato dall’indagato in direzione del
Mariani dopo aver premuto una prima volta il grilletto a vuoto, dalla direzione del
proiettile a una regione del corpo della vittima – la coscia – interessata dalla

l’offesa costituito da un’arma da fuoco, dalla breve distanza da cui era stato
esploso il colpo (così da massimizzare la potenzialità lesiva del revolver usato, a
prescindere dal suo calibro), al fine di ritenere integrata la prova indiziaria
dell’animus necandi, e dunque la riconducibílità del fatto al delitto tentato di cui
agli artt. 56-575 cod. pen., facendo corretta applicazione del principio di diritto,
affermato in modo costante da questa Corte, secondo cui la prova del dolo di
omicidio è legittimamente ricavabile mediante un procedimento logico
d’induzione da altri fatti certi attinenti le modalità e circostanze concrete
dell’azione (Sez. 1 n. 35006 del 18/04/2013, Rv. 257208; Sez. 1 n. 30466 del
7/07/2011, Rv. 251014; Sez. 1 n. 28175 dell’8/06/2007, Rv. 237177).
3. Il ricorrente si limita, in definitiva, a sollecitare una lettura alternativa del
medesimo compendio indiziario che il Tribunale ha ritenuto munito della gravità
necessaria a supportare l’accusa di tentato omicidio, prospettando la sussistenza
di un (mero) animus ledendi frutto di una valutazione di merito che non compete
al giudice di legittimità, al quale spetta soltanto di sindacare l’adeguatezza e la
congruenza logico-giuridica della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella
specie positivamente verificata (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460),
senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata.
4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso il 9/04/2015

presenza di un vaso vitale come l’arteria femorale, dallo strumento utilizzato per

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