Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31212 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31212 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILOUDA MONIER N. IL 19/10/1976
avverso l’ordinanza n. 54/2014 GIP TRIBUNALE di LODI, del
09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. v. j
14. viv
), citkt
LfZi_

tfuitv;;-0

Uditi difensor Avv.;

;-e

oul .3-c

Data Udienza: 24/03/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 9 luglio 2014 il Tribunale di Lodi – quale giudice
della esecuzione – ha respinto l’istanza proposta ai sensi dell’art. 671
cod.proc.pen. da Milouda Monier tesa ad ottenere il riconoscimento della
continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili.
Premessa la rievocazione dei contenuti delle decisioni irrevocabili, il Tribunale ha
escluso l’effettiva incidenza della condizione di tossicodipendenza (peraltro

ideativo, data l’assenza di concreti indici rivelatori.
In particolare, la richiesta ha ad oggetto due condotte di furto commesse tra
gennaio e marzo del 2010, una rapina commessa nell’aprile del 2011 e una
condanna per cessione continuata di stupefacenti avvenuta tra il 2009 e l’aprile
del 2011.
Il Tribunale valorizza, al fine di sostenere il diniego, lo scarto temporale tra la
realizzazione dei due episodi di furto e quello di rapina (superiore ad un anno) al
fine di escludere la ricorrenza della comune ideazione, pur valutandosi la
probabile dipendenza da stupefacenti, condizione che in assenza di altri indicatori
non consente di accedere al beneficio.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con
personale sottoscrizione – Milouda Monier, deducendo erronea applicazione della
disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Il ricorrente si duole della mancata considerazione dello stato di
tossicodipendenza già all’epoca della commissione dei primi reati.
Sono state peraltro ignorate, a suo avviso, le richieste subordinate di
riconoscimento parziale.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del
reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il
giudice di merito – attraverso un approfondito esame delle modalità di
realizzazione delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori
tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale
unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin
dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee
essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione
di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di
2

documentata in epoca successiva alla consumazione dei reati) sul momento

ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv
248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non
integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che
abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. 2, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862). Nel caso in esame la
valutazione operata non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che l’ampio
intervallo temporale tra le violazioni accertate per fatti commessi nel 2010 e

una concreta ideazione unitaria delle diverse violazioni.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in
fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Va inoltre ricordato che in tema di reato continuato, l’art. 671, comma
primo, come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, prevede che il
giudice dell’esecuzione debba considerare anche lo stato di tossicodipendenza.
L’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del
legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta
sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status”
può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza,
sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza
per la sussistenza della continuazione

(così Sez. I n.

7190 del 14/02/2007 r ■t. 235686).
Non può pertanto ritenersi, che la semplice condizione di tossicodipendenza
determini – di per sè – l’accesso al beneficio, in assenza di precisi indici rivelatori
della preordinazione ideative tra le diverse violazioni di legge.
Pertanto, pur dandosi per assodata la condizione di tossicodipendenza il
percorso giustificativo della decisione, come realizzato dal giudice di merito,
resta valido, posto che mancano gli ulteriori e necessari indicatori della
preordinazione.
Ciò determina l’inconsistenza delle doglianze anche in rapporto alla ipotesi
subordinata, dato che la reiterazione delle condotte crimonose – in assenza di
concreti indizi di deliberazione unitaria – risulta espressiva di uno stile di vita
incline alla realizzazione di condotte illecite, incompatibile con il riconoscimento
del reato continuato.
Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

3

quelle successive (superiore ad un anno) risulta significativo della mancanza di

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 marzo 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA