Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31210 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31210 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LENJA PANDELI N. IL 29/12/1968
avverso il provvedimento n. 910/2004 CORTE APPELLO di MILANO,
del 17/03/2005
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V. i> , ft_at 6>c<:, p..0 e Q.4it -13-ro 024 C' '1 GO. ULQ_ TYC-Q_.3..tuul tJ Uditi difensor Avv.; j LLL 4:1-10 N ca_t f.2tVcg ( Data Udienza: 24/03/2015 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con istanza depositata presso questa Suprema Corte di Cassazione, Lenja Pandeli - a mezzo del difensore e procuratore speciale - ha proposto richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625 ter cod.proc.pen. (norma introdotta dall'art. 11 comma 5 della legge n. 67 del 28 aprile 2014). In fatto l'istante premette che : - è stato estradato dall'Albania il 6 maggio 2014 a seguito di due ordini di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica di Milano in data 22 febbraio - tali atti concernono decisioni di condanna emesse dal Tribunale di Milano in data 16 maggio 2003, 20 ottobre 2004 e 13 gennaio 2005. In riferimento ai procedimenti che hanno dato luogo a tali decisioni di condanna, l'istante lamenta di non aver mai ricevuto comunicazione formale della esistenza del procedimento a suo carico con descrizione in fatto delle accuse contestate. Trattasi di decisioni emesse a seguito di dichiarazione di contumacia non sorrette da previa conoscenza della esistenza del procedimento. La stessa condizione di latitante, per mancata esecuzione di titoli cautelari era inconsapevole. Vengono indicate circostanze di fatto a sostegno di tali prospettazioni e si chiede, pertanto, la revoca delle decisioni affermative della penale responsabilità con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per la nuova celebrazione del giudizio di primo grado. 2. L' istanza va dichiarata inammissibile, per difetto delle condizioni di legge in tema di ricevibilità. I procedimenti indicati da Lenja Pandeli sono stati trattati e si sono conclusi in epoca antecedente alla introduzione del particolare rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625 ter cod.proc.pen. . La legge num. 67 del 2014 è infatti entrata in vigore il 17 maggio del 2014, lì dove la trattazione dei procedimenti in parola si è verificata tra il 2003 e il 2005. Tali procedimenti penali hanno pertanto visto l'applicazione delle norme previgenti, come risulta dallo stesso contenuto dell'istanza, ove si fa esplicito riferimento alla disciplina della contumacia. In tali casi, come da decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione in data 17 luglio 2014 (sent. n. 36848 dep. il 3.9.2014, rv 259992) non può trovare applicazione il nuovo rimedio della «rescissione del giudicato» posto che tale rimedio si ricollega alla intervenuta vigenza e applicazione della nuova disciplina dell'assenza (introdotta dalla medesima legge n.67 del 2014) e f 2008 e in data 15 ottobre 2009; -CYCT i70 I l'A- fi-1:1)2. ■ CAL); continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175 co.2 cod.proc.pen., nel testo previgente. Le motivazioni espresse dall'organo di vertice di questa Corte sono da questo Collegio ampiamente condivise, il che consente di operare rinvio alla parte motiva di detta decisione, al fine di sostenere la conclusione prima esposta. Non può peraltro essere operata alcuna riqualificazione dell'istanza data la profonda differenza esistente tra l'istituto della restituzione nel termine al fine di proporre impugnazione (nel cui ambito si verifica, in ipotesi di accoglimento, la regressione al primo grado di giudizio) e quello della rescissione del giudicato (rimedio straordinario di tipo revocatorio con trasmissione degli atti, in caso di accoglimento, al giudice di primo grado). Ciò comporta la declaratoria di inammissibilità della richiesta, con condanna alle spese. Si ritiene sussistente, data la novità della disciplina normativa, giusto motivo per escludere la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente rimozione di un limite alla impugnabilità della decisione senza effetto di

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