Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31208 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31208 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMORUSO NICOLA N. IL 19/05/1965
avverso l’ordinanza n. 266/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
06/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 6 giugno 2014 il Tribunale di Milano – quale
giudice della esecuzione – rigettava l’istanza proposta da Annoruso Nicola,
tendente alla revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 25
maggio 2011 con cui era stata applicata la pena di giorni venti di reclusione a
titolo di aumento per la riconosciuta continuazione con fatti già giudicati dalla
Corte di Appello di Milano in data 20 aprile 2009 (sentenza irrevocabile il 23
aprile 2010).

di Appello nel 2009 – Amoruso Nicola era stato ritenuto responsabile di alcune
rapine e del reato di «evasione continuata» dagli arresti domiciliari, descritto al
capo n. 34, per fatti avvenuti tra il 22 ottobre del 2007 e il 28 dicembre del
2007.
Con la seconda decisione, divenuta irrevocabile il 23 giugno 2011, ad Amoruso
Nicola era stata applicata la pena per due condotte di evasione (dagli arresti
domiciliari) la prima avvenuta il 19 dicembre del 2007 e la seconda il 22
dicembre del 2007.
Ad avviso del Tribunale, che premette la corrente nozione per cui l’identità del
fatto – di cui all’art. 649 cod.proc.pen. – sussiste solo in presenza di coincidenza
di tutte le componenti della fattispecie concreta (condotta, evento, nesso
causale), i fatti di evasione giudicati in data 25 maggio 2011 sono «ulteriori e
diversi» rispetto a qualli ricompresi nella sentenza del 20 aprile 2009, posto che
nel primo procedimento l’imputazione rigUardava le evasioni commesse in
‘occasione’ e connessione teleologica con le singole rapine. Non poteva pertanto
dirsi ricompreso, nel primo accertamento, l’intero «periodo» intercorso tra il 22
ottobre del 2007 e il 28 dicembre del 2007.
Tale ricostruzione sarebbe confermata dal fatto che nel secondo procedimento lo
stesso imputato ha chiesto ed ottenuto l’applicazione di pena in continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Amoruso Nicola, deducendo erronea applicazione di legge e vizio
di motivazione.
Nel ricorso si contesta la esattezza della ricostruzione in fatto e in diritto del
rapporto esistente tra le due decisioni irrevocabili.
Nella prima ipotesi – quella decisa dalla Corte di Appello nel 2009 – si trattava di
reato continuato commesso ‘dal 22 ottobre al 28 dicembre del 2007’ e pertanto
tale decisione sottintende il mancato rientro dell’Amoruso presso la abitazione

2

In fatto, con la prima decisione divenuta irrevocabile – quella emessa dalla Corte

ove era ristretto per l’intero periodo in questione, comprensivo dei due specifici
episodi di evasione contestati nel secondo procedimento.
La prima sentenza, pertanto, ingloba – secondo il ricorrente – i singoli fatti
oggetto della seconda decisione, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice
dell’esecuzione.

3. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La premessa in diritto contenuta nel provvedimento impugnato risulta

l’accadimento storico che presenti caratteri di assoluta identità in riferimento a
condotta, evento e nesso causale (sul punto, tra le molte, Sez. V n.
16703/2009, rv 243330).
Al fine di apprezzare, tuttavia, la ricorrenza o meno di tale sovrapponibilità delle
vicende oggetto di giudizio va fatto riferimento alla intervenuta descrizione del
‘fatto’ nelle imputazioni poste a confronto.
Ora, nel caso della sentenza emessa dalla Corte di Appello in data 20 aprile 2009
(divenuta irrevocabile per prima) la contestazione delle diverse condotte di
evasione è – indubbiamente – posta in correlazione logica e storica con i singoli
episodi di rapina contestualmente giudicati, nel senso che si è ritenuto ‘violato’ il
regime degli arresti domiciliari più volte (da qui la ritenuta continuazione) e ‘in
occasione’ delle condotte di rapina tenute dal 22 ottobre del 2007 in poi (sino al
28 dicembre dello stesso anno).
Da tale tecnica descrittiva del reato di evasione derivano due essenziali
conseguenze.
La prima è che non si tratta di una condotta unica con effetti permanenti – come
adombrato nel ricorso – ma di più condotte.
La seconda è che per riempire il vuoto descrittivo dello specifico capo di
imputazione sugli eventi dì evasione dovrà farsi riferimento alle date in cui
risultano consumate le singole rapine oggetto di giudizio (il capo di imputazione,
circa la data delle singole condotte di evasione è formulato per relationem agli
altri capi).
Ora, dall’esame complessivo delle imputazioni di rapina risulta, in effetti,
ricompreso il giorno 19 dicembre 2007 (capi 14 e 27) ma non risulta ricompreso
il giorno 22 dicembre 2007.
Trattasi dei due giorni rilevanti in riferimento alla descrizione dei fatti oggetto di
giudizio nel secondo procedimento.
Da ciò derivano, in parziale accoglimento del ricorso, le seguenti considerazioni .
3.2 Per quanto riguarda il solo episodio di evasione dagli arresti domiciliari
commesso il 19 dicembre 2007 lo stesso era già ricompreso nella decisione
3

corretta, posto che per medesimo fatto va inteso – sul piano naturalistico –

emessa dalla Corte di Appello di Milano il 20 aprile 2009 e sussiste, pertanto, in
tale parte, la violazione del divieto di secondo giudizio, a nulla rilevando la
modalità di definizione del secondo procedimento (con applicazione pena su
richiesta).
A differenza del mero vizio processuale (che non sopravvive al giudicato), infatti,
la violazione del ne bis in idem è deducibile in fase esecutiva, essendovi
previsione normativa tipica, rappresentata dall’art. 669 cod.proc.pen.
L’applicazione di tale norma, peraltro, può essere – nel caso in esame – realizzata

annullamento con rinvio.
Vi è infatti espressa richiesta della parte di revoca della decisione emessa il 25
maggio 2011 e ciò consente di provvedere ad eliminare – data la parziale
fondatezza della doglianza – la parte di pena corrispondente al ‘fatto’ che al
momento della decisione era in realtà colpito da improcedibilità per precedente
giudicato.
Si tratta, come si è detto, della pena relativa alla violazione di legge avvenuta in
data 19 dicembre 2007, consistente in giorni dieci di reclusione (ciò perchè per i
due episodi del tutto analoghi era stata applicata la pena di giorni venti di
reclusione, in continuazione sul precedente giudicato).
Va pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, emesso il dispositivo che
segue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al fatto commesso in
data 19 dicembre 2007 e per l’effetto revoca la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano il 25.5.2011 n. 6418/11 nei confronti di Amoruso Nicola limitatamente al
medesimo fatto ed elimina la relativa pena che determina in giorni dieci di
reclusione.
Così deciso il 20 marzo 2015

Il Consigliere estensore

in via diretta da questa Corte di legittimità, non essendo necessario procedere ad

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