Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31207 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31207 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAVETTIERI SALVATORE ANTONIO N. IL 26/11/1975
avverso l’ordinanza n. 20802/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r( e t-)LA.52 .5L , jb,* (LA
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 25 settembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha respinto
il reclamo proposto da Zavettieri Salvatore Antonio in tema di fruizione di
colloqui visivi e telefonici.
La domanda del detenuto concerne l’applicazione delle limitazioni di cui all’art.
37 co.8 e 39 co.2 del dPR n.230 del 2000 in riferimento al numero dei colloqui
fruibili in rapporto alla condizione derivante dalle previsioni di legge di cui all’art.
4bis della legge n.354 del 1975.

ritiene di aver già scontato la parte di pena relativa ai reati ‘ostativi’, il che
determinerebbe l’ammissione al regime ‘comune’ in tema di colloqui visivi e
telefonici.
Sul punto, il Magistrato di Sorveglianza ricostruisce la successione dei decreti di
cumulo in esecuzione da cui deriva che la pena di anni 30 di reclusione (frutto
della applicazione del criterio moderatore) è relativa a reati tutti ricompresi
nell’elenco di cui all’art. 4 bis ord.pen. . Esiste ulteriore condanna alla pena di
anni sei e mesi quattro che – pur volendo ritenere incidente – non consente di
ritenere l’attuale condizione del detenuto imputabile a pena per reati diversi da
quelli ostativi.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione con personale
sottoscrizione Zavettieri Salvatore Antonio, deducendo violazione di lpegge e
vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta l’esattezza del provvedimento affermando che in periodi
antecedenti al 2004 ha usufruito del regime ordinario in tema di colloqui.
Per un determinato periodo, peraltro, era stata revocata anche la sottoposizione
al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen.
La pregressa fruizione del regime ordinario rende illegittima la successiva
restrizione, trattandosi di una applicazione delle norme non consentita e
contraria ai principi costituzionali.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Essendo stati emessi più decreti dì cumulo, è infatti evidente che si è verificato
un aggiornamento della condizione giuridica del detenuto, con applicazione della
disciplina regolatrice dello ‘status’ di volta in volta acquisito.
Quanto al contenuto del provvedimento impugnato non si evidenzia alcun vizio,
posto che il Magistrato di Sorveglianza, dando attuazione all’orientamento

In particolare Zavettieri – sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ord.pen. –

espresso da questa Corte di legittimità con sentenza n. 40326 del 11.7.2013, rv
257534, ha verificato in concreto l’ipotesi di «scioglimento del cumulo» in tema
di fruizione di colloqui, con attribuzione della quota di pena già scontata ai reati
cd. ostativi ed è pervenuto – in modo chiaro e logico – alla conclusione della
attuale espiazione di pena per reati ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4 bis
ord . pen. .
Tale decisiva circostanza non è contrastata nel ricorso, basato su una erronea
prospettazione di ‘mantenimento’ di una condizione vissuta in un periodo in cui

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 20 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

non vi era stato l’aggiornamento del cumulo ricomprendente altri reati ostativi.

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