Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31204 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31204 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP ALDO N. IL 10/04/1993
avverso la sentenza n. 3811/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
26/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
“(
Data Udienza: 24/04/2013
127 Diop Aldo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il gravame è radicalmente aspecifico e quindi inammissibile, recando la mera
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 a titolo di
sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.500.
Roma 24 aprile 2013
enunciazione della violazione dell’art. 444 c.p.p.