Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31204 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31204 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIOLI RAFFAELLO N. IL 10/03/1965
avverso l’ordinanza n. 3481/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 27/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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cela’ ‘<-10)*(&)14.■ Z e,orch-o Uditi difensor Avv.; 1'49 .u4. ■ t›,' Le 1%-e Data Udienza: 20/03/2015 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto le richieste di misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare presentate da Maioli Raffaello, in espiazione pena per condanna ad anni quattro di reclusione (reato previsto dall'art. 73 dPR n.309 del 1990). In motivazione si evidenzia che il Maioli annovera numerosi precedenti penali sia specifici che per evasione e reati contro il patrimonio - e che ha usufruito di il ripetersi di condotte delittuose nè realizzato una diversa elaborazione critica del suo operato. Il fallimento delle pregresse esperienze riabilitative rende pertanto negativa la prognosi in tema di reiterazione, ed impone la prosecuzione del trattamento intramurario. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - con personale sottoscrizione - Maioli Raffaello, deducendo - essenzialmente - vizio di motivazione. Il ricorrente contesta l'esattezza - in fatto - delle premesse valutative del provvedimento e rappresenta l'esistenza di relazione positiva dell' Uepe nonchè l'esistenza di altri elementi favorevoli non considerati dal Tribunale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè propone esclusivamente argomenti in fatto, non valutabili nella presente sede di legittimità. Le valutazioni del Tribunale concernono, in sostanza, l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di riproposizione di condotte illecite, in riferimento alla ricognizione del percorso delinquenziale e al fallimento di precedenti affidamenti. In tal senso rappresentano una elaborazione non illogica di profili in fatto la cui rivalutazione non può essere com9piuta da questa Corte, esorbitando tale verifica dai poteri di controllo del giudice di legittimità. In diritto, la motivata indicazione dell'esistenza di un concreto pericolo di realizzazione di ulteriori condotte illecite rappresenta un limite alla concedibilità delle richieste misure alternative, il che esclude la ricorrenza di un vizio di legittimità. Peraltro, le indicazioni di potenziale travisamento, contenute nel ricorso, non risultano asseverate in modo specifico da produzioni documentali, il che ne impedisce l'apprezzamento concreto. numerosi affidamenti in prova, sia ordinari che terapeutici che non hanno evitato Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente P. Q. M.

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