Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31202 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31202 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KSOUDA HAMADI N. IL 07/07/1979
avverso la sentenza n. 7575/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ksouda Hamadi avverso la sentenza
emessa in data 30.11.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella
del G.u.p. del Tribunale di Ferrara in data 19.4.2012 con la quale il predetto era stato
riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma V dPR
309/1990 e condannato con la predetta attenuante equivalente alla recidiva
(specifica, reiterata ed infraquinquennale), alla pena di anni 4 e giorni 20 di reclusione

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della misura
dell’espulsione dallo Stato, senza il preventivo accertamento della pericolosità sociale
dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e
generici.
E’ palese l’aspecificità delle censure addotte, avendo pedissequamente reiterato in
questa sede delle medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e
da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile sia in ordine all’impossibilità di concedere le attenuanti
geeriche attese le pregresse condanne riportate, tra cui due specifiche in tema di
stupefacenti, sia alla corretta irrogazione della misura di sicurezza di cui all’art. 86
dPR 309/1990, in quanto soggetto dedito sistematicamente ai reati di droga.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
2

ed C 18.000,00 di multa con espulsione dallo Stato a pena espiata.

Così deciso in Roma, il 24.4.2013

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