Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31201 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31201 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANEDDA FEDERICO N. IL 28/10/1970
avverso la sentenza n. 2159/2012 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

-A

Data Udienza: 24/04/2013

D7q7

Osserva

Ricorre per cassazione personalmente, Anedda Federico avverso la sentenza emessa
in data 23.10.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale
di Cagliari con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di mesi
quattro di reclusione ed C 200,00 di multa a titolo di aumento su quella di cui alla
sentenza del medesimo Tribunale in data 2.3.2012, ritenuta la continuazione con il
reato commesso in Uta il 25.2.2012.

congruità della pena quale concordata dalle parti e per l’omesso accertamento degli
estremi per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e non consentiti nella
presente sede di legittimità.
Oltre alla palese genericità dei motivi che non indicano le concrete ed evidenti ragioni
per le quali la pena avrebbe dovuto essere ritenuta incongrua o sarebbe dovuto
intervenire il proscioglimento immediato, come questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv.
202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere
in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime:
evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

2

Deduce la violazione di legge concretatasi in un difetto di motivazione in relazione alla

Così deciso in Roma, il 24.4.2013

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