Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31200 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31200 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAFFI ALFREDO N. IL 18/07/1950
avverso la sentenza n. 861/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 28/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e r
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Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.11.2013, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la
decisione resa in data 25.10.2012 con la quale il Tribunale di Caltanissetta in composizione
monocratica aveva condannato MAFFI Alfredo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione
perché colpevole del reato di cui all’art. 9, comma 2, L. n. 1423/56, in quanto, essendo

soggiorno nel comune di residenza e con la prescrizione di presentarsi all’Autorità di P.S. due
volte alla settimana, aveva omesso di farlo nella giornata di venerdì 25.12.2009.
La Corte nissena rigettava i motivi di gravame, giudicando adeguatamente motivata
l’affermazione di responsabilità del MAFFI attraverso la testimonianza resa da ANDOLINA
Diego, il quale, in servizio come piantone all’ingresso della Questura di Caltanissetta con
orario 7-17 nel giorno di Natale del 2009, aveva riferito che l’imputato in quella data non si
era presentato per ottemperare all’obbligo impostogli.
A poco rilevava, secondo la Corte di merito, che il MAFFI non si fosse recato per una
mera dimenticanza o negligenza, dal momento che costui, reso edotto dell’obbligo con la
notificazione del decreto applicativo della misura, era certamente consapevole, nella forma
del dolo generico richiesto dalla giurisprudenza, di essere tenuto a presentarsi in Questura
nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana e, quindi, anche il venerdì 25.12.2009.
Oltre tutto, la giustificazione addotta dall’imputato era estremamente generica e non
dava assolutamente conto della specifica ragione che gli impedì di presentarsi all’Autorità
preposta ai controlli.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte siciliana escludeva la possibilità di
concessione delle attenuanti generiche per i gravi e numerosi precedenti documentati a
carico dell’imputato e per la misura di prevenzione in atto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione MAFFI Alfredo per il tramite del difensore di
fiducia.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 9, comma 2, L. n. 1423/56 e 43 c.p..
Sul punto dell’elemento soggettivo del reato la motivazione sembrava confondere il
momento iniziale della sottoposizione alla misura di prevenzione con quello propriamente
esecutivo.
Il ricorrente certamente sapeva di essere tenuto a presentarsi presso l’Autorità
preposta al controllo, come del resto aveva fatto per due anni di seguito, sennonché per
mera dimenticanza e, dunque, non con dolo aveva omesso di farlo proprio il giorno di Natale
che cadeva di venerdì.

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sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di

Né la mera dimenticanza poteva essere confusa con i motivi e le finalità che avevano
indotto l’agente ad un determinato comportamento.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 62 bis c.p. e 133 c.p..
Il Giudice a quo, nel confermare la pena eccessiva e sproporzionata inflitta dal primo
Giudice, non aveva tenuto conto della natura omissiva del reato, della natura normativa

violazioni da parte del ricorrente.
In ragione della unicità e peculiarità del fatto, dovevano essere ritenute concedibili le
attenuanti generiche, anche alla luce della severità del minimo edittale previsto dalla norma.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio doveva considerarsi, pertanto,
manifestamente illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato.
Questa Corte ha costantemente affermato che ad integrare il delitto di cui all’art. 9 L.
n. 1423/56 è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi da adempiere
come tassativamente imposti e specificati per effetto della condizione di sorvegliato speciale
e la determinata, cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le
finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta incriminatrice (fra molte, Sez. 1, n.
3303 del 23/10/1987, dep. 14/3/1988).
Il Giudice di merito si è puntualmente attenuto all’enunciato principio, in quanto, dato
atto della incontestata violazione dell’obbligo di presentazione presso la Questura di
Caltanissetta incombente, come tutti i venerdì, al MAFFI, e, quindi, anche nel giorno festivo
del 25.12.2009, ha spiegato, con motivazione scevra da vizi logici, perché ha ritenuto
sussistente il dolo generico del reato, rilevando come l’imputato avesse fornito una
giustificazione oltremodo generica (adducendo una mera dimenticanza) che non dava
assolutamente conto della specifica ragione per cui egli non si era presentato all’Autorità di
vigilanza sulla esecuzione della misura, visto che dell’obbligo era stato compiutamente reso
edotto all’atto della notifica del decreto applicativo della misura in essere.
Del tutto errata è la considerazione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe
confuso, quanto all’elemento soggettivo, il momento applicativo della misura da quello della
sua esecuzione, posto che l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni connesse alla

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della violazione e della scarsa rilevanza della stessa, nonché dell’assenza di precedenti

misura applicata non può che, all’evidenza, riguardare proprio la fase di esecuzione della
misura stessa.
1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento
sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, la determinazione della
pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di

prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di
adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.
pen. (Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/3/2013, Serratore Rv. 256197 Sez. 2, Sentenza n.
28852 dell’8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/6/2009,
Denaro, Rv. 245596; Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278; Sez.
1, Sentenza n. 6677 del 5/5/1995, Brachet, Rv. 201537).
Correttamente, pertanto, è stato esercitato, nella specie, il potere discrezionale
demandato al Giudicante che si è di poco discostato dal minimo edittale di legge
nell’applicare una pena ritenuta congrua in relazione al reato contestato.
Ampiamente giustificativo del diniego della concessione delle attenuanti generiche è il
riferimento, operato dalla Corte nissena, ai gravi e numerosi precedenti penali documentati a
carico del ricorrente ed alla sua conclamata pericolosità sociale, attestata, fra l’altro, dalla
sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015

Il Consigliere

S n ore

Il Presidente

merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se

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