Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31199 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31199 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNELLA DIEGO MICHELE N. IL 19/10/1988
avverso la sentenza n. 5114/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cannella Diego Michele avverso la
sentenza in data 29.11.2012 della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di
quella in data 26.4.2012 del G.u.p. del Tribunale per Novara con cui, tra l’altro, il
predetto era stato riconosciuto colpevole, all’esito del giudizio abbreviato, del delitto
di cui all’art. 73 comma 1 bis e 5 dPR 309/1990 e di quello di cui all’art. 75 comma 2°
dPR cit., riduceva la pena inflitta ad anni uno di reclusione ed C 3.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta finalità di
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente
infondate.
L’aspecificità discende dalla sostanziale reiterazione in questa sede di medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile circa
l’esclusione della destinazione della sostanza repertata ad uso personale dell’imputato
sicchè deve ritenersi sufficientemente provata la destinazione della stessa allo
spaccio. Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.4.2013

spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del prevenuto.

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