Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31198 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31198 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOROVICH MARIA N. IL 22/01/1961
avverso la sentenza n. 1673/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 24/04/2013

119 Dorovich Maria

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputata

in epigrafe avverso sentenza recante

l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

logico giuridici: si argomenta diffusamente per spiegare che alla luce della giurisprudenza

costituzionale e di quella di legittimità rileva solo il rifiuto dell’esame alcolemico, che
tuttavia configura

autonoma, alternativa fattispecie. La ricorrente non prende

minimamente in considerazione tale condivisa valutazione.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della

Cassa delle ammende, non

emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 24 aprile 2013

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

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