Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31198 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31198 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOROVICH MARIA N. IL 22/01/1961
avverso la sentenza n. 1673/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 24/04/2013
119 Dorovich Maria
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputata
in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
logico giuridici: si argomenta diffusamente per spiegare che alla luce della giurisprudenza
–
costituzionale e di quella di legittimità rileva solo il rifiuto dell’esame alcolemico, che
tuttavia configura
autonoma, alternativa fattispecie. La ricorrente non prende
minimamente in considerazione tale condivisa valutazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 24 aprile 2013
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi