Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31198 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31198 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISPI RAFFAELE N. IL 13/06/1989
avverso la sentenza n. 19936/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 19/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vi r )23 Deuhi..141″22
che ha concluso per e
Lt
(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.3.2014, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la
decisione resa in data 13.7.2010 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva
condannato CRISPI Raffaele alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 600,00
di multa perché ritenuto responsabile dei reati, avvinti dalla continuazione, di ricettazione,

La Corte territoriale disattendeva i motivi di gravame, costituenti mera riproposizione
di censure già dedotte in primo grado e adeguatamente confutate dal G.I.P..
In particolare, quanto alla contestata carenza di prova sulla consapevolezza della
provenienza delittuosa dell’arma detenuta, osservava il Giudice

a quo che il delitto

presupposto nella ricettazione poteva essere ritenuto anche su una base indiziaria di natura
logica e la matricola abrasa dell’arma costituiva elemento fattuale sufficiente per dimostrare
la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Quanto alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite e della concessione
delle attenuanti generiche, la Corte rilevava come la confessione resa dall’imputato si fosse
sostanziata nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa e fosse stata volta
esclusivamente alla utilitaristica attesa della riduzione della pena, conservando un valore
probatoriannente neutro.
La pena comminata appariva congrua, proporzionata all’entità dei fatti ed alla
personalità dell’imputato, gravato da una serie di condanne, pertanto non era suscettibile di
rivisitazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore.
2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione anche sotto il profilo del
travisamento del fatto e della prova.
La circostanza dell’abrasione della matricola non era decisiva, secondo la difesa
ricorrente, per ravvisare la prova di responsabilità dell’imputato, il quale aveva fornito una
versione logicamente verosimile sul rinvenimento fortuito della pistola e non aveva neppure
preso in considerazione, per la scarsa dimestichezza con le armi, il dato della matricola
abrasa.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte di Appello aveva negato le attenuanti generiche al CRISPI tenuto conto della
serie di condanne dal predetto riportate (senza, peraltro, indicarne il numero e la tipologia),
ciò in palese contraddizione con la disposta concessione in suo favore, da parte del primo

1

detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e clandestina.

Giudice, dei doppi benefici di legge, concessione che presupponeva l’incensuratezza
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il primo motivo di ricorso è infondato, perché, con riguardo al delitto di

dimestichezza con le armi dell’imputato, omessa considerazione della matricola abrasa) o
giuridicamente errate (non decisività dell’abrasione della matricola per configurare il delitto
di ricettazione di arma).
Questa Corte ha costantemente affermato che il possesso di un’arma clandestina
integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, essendo l’abrasione chiaramente
finalizzata ad impedire l’identificazione dell’arma, la quale è modificata sostanzialmente e
privata di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 L. n. 110/75. Tale circostanza
dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la
consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell’arma (fra molte, Sez. 2, n. 33581
del 28/5/2009).
Si è, anche, statuito che sussiste il delitto di ricettazione di arma nel caso in cui
questa, all’atto della ricezione, già si presenti con il numero di matricola abraso, dovendosi
considerare “reato presupposto”, in ogni caso, l’ipotesi delittuosa della cessione di armi o
canne clandestine di cui all’art. 23 L. n. 110/75 (Sez. 2, n. 8846 del 12/2/1991, Rv.
188124).
Ciò posto, deve osservarsi che la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione degli
enunciati principi al caso di specie ravvisando il delitto di ricettazione nel possesso, da parte
del CRISPI, di una pistola cal. 6,35 con matricola abrasa, con motivazione scevra da vizi
logico-giuridici che resiste alle censure dedotte.
2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la erroneità della
motivazione addotta a sostegno del diniego di concessione delle attenuanti generiche, in
quanto basata sui presunti precedenti riportati dal ricorrente che, invece, era del tutto
incensurato (come dimostrava, del resto, la fruizione in primo grado dei doppi benefici di
legge).
In effetti, dall’esame del certificato del casellario giudiziale in atti, recante la data del
12.3.2014, antecedente quella della decisione della Corte di merito, non risulta alcuna
iscrizione a carico del CRISPI, il quale, quindi, risulta incensurato sul piano formale.
L’omessa considerazione di tale dato emergente dal processo ha indotto la Corte,
sulla richiesta di concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., ad un’erronea

ricettazione sub C), deduce censure di merito (rinvenimento fortuito dell’arma, scarsa

applicazione dell’art. 133 c.p. e ad una valutazione fuorviata e travisante della “capacità a
delinquere del reo” con particolare riferimento ai “precedenti penali” indicati al comma 2, n.
2) della norma citata.
Tale violazione determina l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione
della Corte di Appello di Catanzaro, che dovrà tener conto dello stato di incensuratezza del

suddette attenuanti.
Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015

Il Consigl –

estensore

Il Presidente

ricorrente nella rivalutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione delle

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