Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31197 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31197 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLTOMOLI MARCO N. IL 18/08/1981
avverso la sentenza n. 1899/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 24/04/2013

i
118 Moltomoli Marco

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

logico-giuridici: si argomenta diffusamente per dimostrare la particolare igravità del fatto
in considerazione dell’altissimo valore del tasso alcol uémico e dei numerosi precedenti
specifici. Si giustifica così l’impossibilità di accogliere lem richieste in tema di attenuanti
generiche e pena.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 24 aprile 2013

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

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