Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31196 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31196 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NURRA LUCIO ANGELO N. IL 22/12/1963
avverso la sentenza n. 463/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 24/04/2013

116 Nurra

Motivi dell decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

tesi difensiva, con considerazioni dirimenti, che esclusdono che una persona diversa dal
ricorrente fosse alktguida. Si spiega pure l’impossibilità e l’inutilità delle nuove prove
sollecitate ex art. 507 c.p.p.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 24 aprile 2013

logico-giuridici: si argomenta diffusamente per dimostrare la totale inverosimiglianza della

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