Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31196 del 03/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31196 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISERCHIA DOMENICO, nato il 03/03/1977
avverso la sentenza n. 1794/2010 CORTE APPELLO di BARI del
24/10/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 03/10/2014 la
Consigliere dott. Angela Tardio;

relazione fatta dal

udito il Procuratore Generale in persona del dott
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Oscar Cedrangolo,

preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 03/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2010, il G.u.p. del Tribunale di Foggia,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Piserchia Domenico colpevole del
reato dì cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956,
per avere contravvenuto più volte agli obblighi inerenti alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune

il 17 febbraio 2008, e, unificati gli episodi criminosi ascritti ex art. 81 cod. pen. e
applicato l’aumento di pena per la recidiva contestata, lo ha condannato alla
pena, ridotta per il rito, di anno uno e mesi dieci di reclusione.

2. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 ottobre 2013, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha ridotto la
pena base per l’episodio più grave, tenendo conto della sua concreta gravità, ad
anni uno di reclusione, e ha rideterminato la pena finale in anni uno, mesi tre e
giorni dieci di reclusione.
La Corte, che riteneva non censurabile la sentenza di primo grado nel
merito, non condivideva la tesi difensiva, secondo la quale la data di concreto
inizio dell’esecuzione della misura doveva farsi coincidere con la consegna della
carta precettiva, non avvenuta nella specie in occasione della risottoposizione
dell’imputato agli obblighi, operata, dopo un breve periodo di detenzione, dalla
Questura di Torino il 19 novembre 2007, e rilevava, a ragione della decisione,
che tale adempimento non era previsto dalla legge, che si limitava a far
riferimento alla comunicazione all’interessato del decreto del tribunale,
individuata dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte come il momento
della decorrenza della misura stessa.
Non era, pertanto, dubitabile la sussistenza dell’elemento soggettivo del
contestato reato, poiché:
– l’imputato, sottoposto alla misura, applicata con decreto del 17 febbraio
2006 del Tribunale di Foggia, era consapevole del suo obbligo di eseguirla nel
comune di Foggia;
– lo stesso, quando era stato formalmente risottoposto alla stessa misura
presso la Questura di Torino, era stato sollecitato a ripresentarsi entro quattro
giorni presso la Questura di Foggia e ad adempiere ivi gli obblighi a suo carico;
– il medesimo aveva volontariamente disatteso tale richiesta ed era rimasto
a Torino, nonostante il rigetto della sua istanza di assolvere i suoi obblighi in
detto comune, dove era stato poi controllato dai Carabinieri.

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di Foggia, essendo stato controllato e identificato in Torino il 28 dicembre 2007 e

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato, che ne chiede l’annullamento, denunciando erronea
applicazione della legge penale.
3.1. Secondo il ricorrente, i Giudici di merito lo hanno erroneamente ritenuto
assoggettato alla misura di prevenzione a decorrere dal 19 novembre 2007,
mentre in detta data egli è stato solo convocato presso i locali della Questura di
Torino, ove era domiciliato, per contestargli l’esistenza di un provvedimento
applicativo della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel comune di

assoggettato alla misura indicata; egli, domiciliato a Torino, aveva chiesto al
Tribunale di Foggia di essere autorizzato a eseguire in detto comune la misura;
successivamente era stato controllato a Torino il 28 dicembre 2007 e il 17
febbraio 2008 e, nonostante la mancanza di un suo formale assoggettamento
agli obblighi inerenti alla misura, era stata segnalato per la loro violazione.
3.2. Il ricorrente, richiamati i principi affermati da questa Corte alla cui
stregua il momento esecutivo della misura di prevenzione deve essere tenuto
distinto da quello applicativo e vi è incompatibilità tra detenzione ed esecuzione
della misura, che potrà decorrere solo dopo la cessazione dello stato detentivo e
con formale atto di assoggettamento, rileva che l’inizio dell’esecuzione non
coincide con la notifica del decreto di applicazione della misura, che rileva ai soli
fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, ma si identifica con la
consegna della carta precettiva contenente le prescrizioni cui il destinatario è
soggetto, e rimarca che nella specie egli non è stato mai formalmente
assoggettato alla misura con consegna della indicata necessaria carta precettiva.
3.3. Una conferma della fondatezza di tali rilievi consegue, ad avviso del
ricorrente, a due dati documentali: il Tribunale di Foggia ha prolungato con
decreto n. 27/2008 di un anno il periodo della sua sottoposizione alla misura, di
cui al decreto n. 226/2003, sulla base della sua emersa inottemperanza all’invito
della Questura di Torino a presentarsi presso quella di Foggia per essere
sottoposto ai relativi vincoli; il 26 agosto 2013 esso ricorrente è stato sottoposto
a detti vincoli rinvenienti dai due indicati decreti per la durata di tre anni con
consegna della carta precettiva, senza neppure detrarsi il periodo di
sottoposizione alla misura in Torino dal 19 novembre 2007 al 17 febbraio 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato -in coerenza con la previsione
normativa dell’art. 11, comma 1, legge n. 1423 del 1956, che testualmente

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Foggia, con invito a presentarsi presso la Questura di detto comune per essere

recita che “la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il
decreto è comunicato all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel
decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo,
commesso un reato”, e con il disposto dell’art. 4, comma 10, stessa legge, che,
nel quadro generale della relativa disciplina, non attribuisce efficacia sospensiva
all’eventuale ricorso- che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza con obbligo dì soggiorno comincia a decorrere con la
notificazione all’interessato del relativo decreto, immediatamente operativo.

con la consegna della cosiddetta carta precettiva da parte degli organi di polizia,
poiché tale adempimento non è previsto dalla legge, che si limita a far
riferimento alla comunicazione del decreto all’interessato, e le prescrizioni, alle
quali il sorvegliato speciale è sottoposto, non sono determinate dagli organi di
polizia, ma devono essere indicate dallo stesso Tribunale nel provvedimento con
il quale applica la misura, per cui il sorvegliato speciale fin dalla sua notifica è in
grado di conoscere le limitazioni a lui imposte e di ottemperarvi (in termini, Sez.
6, n. 2719 del 16/12/2008, dep. 21/01/2009, De Rosa, Rv. 242691; in tal senso
anche, Sez. 1, n. 3949 del 23/01/2004, dep. 02/02/2004, Monaco, Rv. 227331;
Sez. 1, n. Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, dep. 18/03/2009, D’Amico, Rv.
243489).

3. Di tali condivisi principi la Corte di appello, che li ha richiamati, ha fatto
esatta interpretazione e corretta applicazione.
La Corte ha, infatti, esaustivamente rappresentato, con congrui riferimenti
fattuali, che l’imputato, sottoposto con decreto del 17 febbraio 2006 del
Tribunale di Foggia alla misura di prevenzione speciale con obbligo di soggiorno
in Foggia e, sollecitato dalla Questura di Torino, in sede di risottoposizione alla
misura in data 19 dicembre 2007, dopo un breve periodo di detenzione, a
presentarsi presso la Questura di Foggia per adempiere -nel luogo di soggiorno
obbligato- agli obblighi derivanti dalla disposta misura, volontariamente non si
era presentato presso l’indicata Questura né nel termine assegnato né all’esito
del rigetto della istanza, da lui avanzata al Tribunale di Foggia e diretta a poter
assolvere in Torino, con spostamento del luogo di residenza coatta, gli obblighi a
suo carico, venendo controllato in Torino il 28 dicembre 2007 e il 17 febbraio
2008.
E’, pertanto, logicamente coerente la valutazione svolta dalla sentenza
impugnata, che ha tratto da tali emergenze di fatto la perfetta consapevolezza in
capo all’imputato degli obblighi cui era sottoposto -e tra questi, per quello che
qui interessa, dell’obbligo di dimora in Foggia-, in forza del decreto impositivo, al
quale, già notificatogli e non interamente eseguito, era stato risottoposto, e ha
4

Si è, in particolare, osservato che deve escludersi che la misura abbia inizio

ritenuto, per l’effetto, integrato il reato ascritto sotto il profilo sia oggettivo sia
soggettivo, a fronte della ripetuta sottrazione del sottoposto alla esecuzione della
misura, come disposta, con volontaria violazione dell’obbligo di soggiorno a suo
carico.

4. Né è puntuale il richiamo, opposto dal ricorrente, al precedente di questa
Corte (Sez. 1, n. 3794 del 25/05/2000, dep. 26/06/2000, Braga, Rv. 216286),
secondo cui la misura della sorveglianza speciale non si esaurisce con il semplice

attuazione, ma solo con la sua esecuzione, il cui inizio coincide non già con la
semplice notificazione del decreto applicativo della misura -che ha il solo scopo di
consentire al soggetto interessato l’esperimento delle varie impugnative- bensì
con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le
prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale
soggetto è tenuto.
Deve, invero, riaffermarsi, come già puntualmente osservato con precedenti
decisioni (Sez. 1, n. 3949 del 23/01/2004, citata; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 11813 del
05/03/2009), che, come risulta dalla stessa massima, oltre che dalla lettura della
sentenza, si versava, nel caso esaminato, nella diversa fattispecie di misura di
sorveglianza applicata a persona che per tutta la durata della stessa era stata
ristretta in carcere, sicché, secondo la costante giurisprudenza di questa corte,
l’esecuzione della misura -per la sua incompatibilità con lo stato di detenzionepoteva avere inizio soltanto con la cessazione dello stato di detenzione (Sez. U,
n. 6 del 25/03/1993, dep. 14/07/1993 Luminelli, Rv. 194062), mentre, nel caso
di specie, il ricorrente ha subito, nella pendenza dell’esecuzione della misura,
solo un breve periodo di detenzione.

5. Le censure difensive che attengono alla decorrenza in concreto della
esecuzione della misura sono, in ogni caso, censure in fatto non consentite in
sede di legittimità, mentre non è pertinente al giudizio alcuna questione relativa
al decreto di prevenzione del 26 agosto 2013, alla durata della misura con esso
imposta e ai correlati obblighi, trattandosi di decreto successivo ai fatti in esame
ed estraneo al thema decidendum.

6. Il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
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decorso del tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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