Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31194 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31194 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROTTA COSTANZA N. IL 11/03/1963
avverso la sentenza n. 1935/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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Data Udienza: 24/04/2013
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Marotta Costanza in ordine al reato di cui agli
articoli 56,624 bis c.p., ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
difetto di motivazione in punto di responsabilità in quanto la
motivo di appello relativo al contenuto del riconoscimento
fotografico ed al tema connesso all’attendibilità del teste
Giuseppe Barbieri.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati
in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una
diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Catanzaro ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, evidenziando la genericità, oltre che l’infondatezza,
della censura relativa al riconoscimento fotografico (sul punto
veniva anche citata pertinente giurisprudenza di questa Corte) e
indicando altresì dettagliatamente le ragioni per cui il teste
Barbieri doveva essere ritenuto attendibile.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine allo specifico
a
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013
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