Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31192 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31192 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALIFI GIOVANNI N. IL 12/02/1963

Ci e- U 3a.

avverso la sentenza n. 100062/2012 TRIlIZ.DIST. di VITTORIA,
del 04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva
Ricorre per cassazione personalmente, Galifi Giovanni avverso la sentenza emessa in data
4.4.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di RagusaSezione distaccata di Vittoria con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di
mesi quattro di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 186, comma 2
lett. c) C.d.S..
Deduce il difetto assoluto di motivazione essendosi la parte motiva della sentenza limitata

e di quella base su cui si era raggiunto l’accordo.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo aspecifico e non consentito nella
presente sede di legittimità.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché il motivo
è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza
senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Peraltro, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente
(ovvero anche con modulo prestampato), come nel caso di specie, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.4.2013

alla sterile compilazione di un prestampato con enunciazione della pena in concreto irrogata

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