Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3119 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3119 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1) Ayari Mohamed

nato il 4.6.1970

avverso la sentenza del 9.4.2013
del GIP del Tribunale di Verona
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Angelo Di Popolo, che ha
chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi per rinuncia

1

DEPnSITATA IN CANCELL

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9.4.2013 il GIP del Tribunale di Verona applicava ad Ayari Mohamed la
pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato
di cui agli artt.81,110 c.p., 73 DPR 390/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al co.5
dichiarata prevalente sulla contestata recidiva, e per il reato di cui all’art.378 c.p.

3. Con dichiarazione resa a Mod.IP1 presso l’Ufficio matricola dell’Istituto penitenziario dove
trovasi detenuto, Ayari Mohamed assume che “intende rinunciare immediatamente e divenire
detenuto per espiazione di pena definitiva”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la dichiarazione resa, pur se non chiarissima, Ayari Mohamed ha inteso rinunciare al
ricorso proposto.
2. In ogni caso il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorrente si limita a denunciare la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
2.2. Va ricordato, inoltre, che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice
ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della
cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta
l’applicazione pena ex art.444 c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa Corte ha
costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.”
(ex multis sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.2.1. Il GIP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p.”sulla base delle risultanze delle indagini di P.G. e
delle intercettazioni effettuate…”.
3. I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 500,00.
Così deciso in Roma il 21.11.2013

2 Propongono ricorso per cassazione Ayari Mohamed ed il suo difensore, con separati ricorsi
ma di contenuto identico, denunciando la violazione di legge e la mancanza di motivazione in
ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.

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