Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31189 del 17/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31189 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Cavalli Massimo , nato il 07.07.1970
avverso la sentenza n.4778 /2013 della Corte d’appello di Milano , IVa
sezione penale, del 20.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mario Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Bruno La Rosa,in sostituzione di Marco Rosafio
che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE
1

Data Udienza: 17/04/2015

1.L’avvocato Marco Rosafio, nell’interesse di Cavalli Massimo, ricorre avverso
la sentenza indicata in epigrafe , che ha confermato la sentenza di condanna
del Tribunale di Lodi del 10.10.2012 in ordine alla imputazione di seguito
indicata:

1.1 Lamenta il ricorrente : a) Inosservanza delle norme processuali stabilite
a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. C c.p.p. in relazione all’art. 129
c.p.p) in ordine al termine di tre mesi per proporre querela, previsto dall’art.
124 c.p.; b) Assenza della motivazione nel testo del provvedimento
impugnato (art. 606, comma 1, lett. E c.p.p.) in ordine al quadro probatorio
acquisito in primo grado
2.1 motivi di ricorso sono privi di fondamento ed il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
2.1 E’ inammissibile il motivo attinente alla tardività della querela perché la
doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di
appello , secondo quanto è prescritto , a pena di inammissibilità, dall’art.
606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di
gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente
avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se
incompleto o comunque non corretto.
2.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso che
censura la valutazione data dalla Corte di merito al materiale probatorio
acquisito e sollecita ,in sede di legittimità, una inammissibile nuova
valutazione delle prove.Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte,infatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell’apprezzamento delle
fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la
propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
2

t

del reato di cui all’art. 640 c.p. perché con artifizi e raggiri consistiti nell’incassare
n.3 assegni rispettivamente dell’importo di €.2.300,00 il primo ed €.5.000,00
gli ultimi due, per un importo totale pari ad €.12.300,00, consegnatigli da
Pedrazzini Stefano a fronte dell’acquisto di un’autovettura presso la “Cavalli
Motors”, omettendo di consegnare l’autovettura oggetto del contratto di
compravendita, procurandosi un ingiusto profitto a danno dell’acquirente.
In San Rocco al Porto il 6.3.2008

esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6 5.11.1996 n.
10751; Cass. Sez. 1 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1
17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6 10.3.1999 n. 863.
2.3 li motivo di ricorso ,peraltro, è infondato anche nel merito perché

dati da Pedrazzini al Cavalli, in pagamento dell’autovettura, deducendo da
tale mancata firma di girata l’incertezza circa la percezione dei titoli da
parte dell’imputato ,senza considerare che .,con motivazione logica ed
appropriata ed assolutamente da condividere, la Corte di merito ha
ancorato il proprio giudizio di responsabilità del Cavalli non solo e non
tanto agli assegni,quanto piuttosto alla documentazione contrattuale e
precontrattuale siglata dall’imputato, che depone univocamente per la
ricezione degli assegni da parte del Cavalli.( pag.2 sentenza impugnata).
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

enfatizza la circostanza fattuale della mancata firma di girata sugli assegni

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