Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31188 del 17/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31188 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Lentulo Giovanni, nato il 26.08.1959
avverso la sentenza 1203/2012 della Corte d’appello di Catania, del
24.05.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mario Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso in subordine il rigetto:

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 17/04/2015

1.Con sentenza in data 24.05.2013, la Corte di appello di Catania ,
riformava , solo in punto di concessione della sospensione condizionale
della pena, la sentenza del Tribunale della stessa città, del 15.6.2011, che
aveva condannato Lentulo Giovanni, alla pena di giustizia, in ordine al reato
p. e p. dall’art. 646 C.P., per essersi appropriato, al. fine di procurarsi un profitto,
dell’autovettura ALFA ROMEO tg CD535SY, di proprietà della FIDIS S.P.A., della
quale aveva il possesso a titolo di locazione finanziaria. In Catania, 16/10/2009

deducendo un unico motivo di gravame la violazione dell’art.606 comma
1 lett.e) cod.proc.pen. per il mancato rispetto del termine di proposizione
della querela che è tardiva. Sostiene ,in particolare, che già la società
aveva esercitato la facoltà di risolvere il contratto con raccomandata del
26/4/2006 e che pertanto la querela proposta successivamente a questa
data è tardiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1La censura relativa alla tardività della querela investe aspetti fattuali e
di merito della sentenza, non scrutinabili in sede di legittimità a fronte del
chiaro dettato dei giudici dell’appello che hanno ritenuto , con insindacabile
giudizio di merito ,che l’atto di diffida del 26.04.2006 portava ad escludere
l’avvenuta risoluzione del contratto, che diverrà operativa solo il 30.9.2009
con altro documento della FIDIS SpA , contenente l’esplicito invito a
restituire l’autovettura, tenuto anche conto che per principio
giurisprudenziale consolidato di questa Corte, ove emergano situazioni di
incertezza interpretativa, queste vanno, comunque, interpretate alla luce
del “favor querelae” .
2.2 La motivazione della Corte è logica e convincente tanto più che il
ricorrente si limita ad opporree una diversa interpretazione dei documenti
in termini puramente assertivi e non convincenti.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
2

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso ,personalmente, l’imputato

essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cas delle ammende.
Roma, il 17 aprile 2015

P.Q.M.

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