Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31187 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31187 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRIOUICH MUSTAFA N. IL 17/03/1984
avverso la sentenza n. 2118/2011 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Driouch Mustapha avverso la sentenza emessa
in data 20.1.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio con la
quale veniva applicata al predetto la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione
ed C 6.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5 dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p..

sede di legittimità.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché i motivi
sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizioni della doglianza
senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Inoltre, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di
specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.4.2013

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e non consentiti nella presente

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