Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31187 del 17/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31187 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Borrello Vincenzo nato il 05.01.1965
avverso la sentenza 3326/12 della Corte d’appello di Ancona,del
06.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mario Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
MOTIVI della DECISIONE

1.

Con sentenza in data 06.11.2012, la Corte di appello di Ancona ,
1

Data Udienza: 17/04/2015

confermava la sentenza del Gup del Tribunale della stessa città , in data
30.10.2008 , che aveva condannato Borrello Vincenzo alla pena di di

a) del delitto p. e p. dagli arti. 110, 628 co. 1 e 61 n. 5 cod.pen. perché, agendo in
concorso tra loro, dopo essersi introdotti con l’inganno nell’abitazione di
MARCHESINI Ave, di anni 82. spacciandosi per poliziotti in borghese e con la scusa
di dover controllare la genuinità di alcune banconote detenute dalla anziana
signora, cosi inducendola a tirare fuori e mostrare loro i risparmi custoditi in casa,
pari ad curo 350, mediante violenza consistita nell’immobilizzare con la forza la
donna non appena la stessa si avvedeva del raggiro in atto, si impossessavano dei
danaro dileguandosi all’istante. Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto
profittando delle condizioni di minorata difesa in cui versava la vittima prescelta
(donna molto anziana, con deficit visivo, sola in casa). In Ancona 11/04/08.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avv.Donnino Donnini in difesa di
Borrello, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a)

l’ inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 628 comma 1 c.p.,

erronea applicazione dell’a t. 533 c.p..Lamenta il ricorrente che,secondo la
ricostruzione dei fatti emersa dal dibattimento, la violenza era stata posta
in essere dall’Attardi senza alcuna cosciente partecipazione del Borrello e
comunque essa era finalizzata soltanto a consentire la fuga né è stato
chiesto alla vittima se la violenza aveva preceduto la sottrazione del denaro
,in modo da non poter essere inteso come l’elemento qualificante del reato
di rapina impropria e ricondurre l’azione dell’imputato allo schema del
furto;
b)

inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 61 n. 5

c.p.:l’affermazione della sussistenza della minorata difesa è apodittica
perché non è stato fatto alcun accertamento circa gli elementi che
giustificano la sussistenza dell’aggravante;
c)

Inammissibilità

dell’aggravante

delle

“piu’

persone

riunite” ,tardivamente contestata inesistenza dell’art. 628 comma 2 n. 3) c.p.
d) Erronea applicazione dell’art.133 cod.pen. eccessività della pena.
2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 La pretesa di ricostruire i fatti in termini diversi da quelli accertati dai
giudici di merito di entrambi i gradi è inammissibile. Il ricorrente,infatti,
ripropone nei medesimi termini già prospettati in appello la tesi della
violenza diretta ad allontanarsi dalla casa della vittima e già decisamente
2

giustizia per il reato di seguito indicato:

respinta dai giudici dell’appello che,oltre a condividere la ricostruzione del
primo giudice ,hanno posto in rilievo che dalle dichiarazioni della vittima
emergeva che il costringi_mento fisico era intervenuto per impedirle di
seguire il finto poliziotto che si aggirava per casa da parte del complice e che
pertanto la violenza si era manifestata proprio per impedire alla vittima di
reagire ,ostacolando il piano delittuoso e non era frutto di una “violenza

assente o involontaria”. In sentenza si da anche atto che in fatto era stato
giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti concesse.
2.2 A fronte del chiaro e coerente dettato dei giudici di appello il ricorrente
contrappone l’apodittica tesi della violenza involontaria,della mancata
contestazione del concorso e della insussistenza dell’aggravante della
minorata difesa anche quest’ultima correttamente motivata dalla Corte di
merito con il richiamo alla condizione di anzianità della
donna,ultraottantenne ,con deficit visivo e priva di sostegni familiari.
2.3 L’assenza di valide ragioni di critica alle argomentazioni della sentenza
impugnata e il tentativo di condurre la Corte di legittimità ad esprimersi su
profili puramente di merito

e la genericità delle argomentazioni

condannano il ricorso alla dichiarazione di inammissibilità.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
h

Così deci *n loq a, il 17 aprile 2015

contestato il concorso dei due rapinatori e che pertanto era necessario il

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