Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31186 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31186 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI LAURENTIU ARISTIDE N. IL 21/07/1979
avverso la sentenza n. 11913/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di Rossi Laurentiu Aristide avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 27.11.2014 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Milano con cui veniva applicata al predetto la pena concordata e
condizionalmente sospesa di anni due, mesi otto di reclusione ed € 6.000,00 di multa
per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 4 0 dPR 309/1990 (detenzione a
fini di spaccio di gr. 2.191,00 lordi di marijuana e gr. 714,00 lordi di hashish; fatto del

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censura mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Inoltre, in tema di patteggíamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate
dalle parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale
dell’affermazione di responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze
aggravanti e attenuanti e il giudizio di bilanciamento), in quanto manifestazione di un
generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica,
non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per
cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma che, alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
COSÌ deciso

in Roma, il 24.6.2015

30.10.2014).

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