Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31184 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31184 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KAZIU BASHKIM N. IL 27/11/1983
avverso la sentenza n. 90/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VERCELLI, del 24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Kaziu Bashkim avverso la sentenza emessa in
data 24.1.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale di Vercelli con la quale
veniva applicata al predetto, con attenuanti generiche, la pena concordata di anni due e mesi
nove di reclusione ed C 8.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma

1 bis dPR

309/1990.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e non consentiti nella presente
sede di legittimità.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché il motivo è
privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Inoltre, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di
specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.4.20

arú‘ L-311 u z-s. I TATA

dell’art. 129 c.p.p..

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