Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31183 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31183 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE NISI MARIO N. IL 27/11/1994
FICOCIELLO VALENTINO N. IL 16/06/1990
avverso la sentenza n. 2860/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
De Nisi Mario e Ficocello Valentino ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa in data 11.12.2014 dalla Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma di
quella in data 10.12.2013 del G.u.p. del Tribunale di Benevento, rideterminava la
pena in anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa ciascuno per il delitto di cui
all’art. 73 co. 1 dPR 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 446 di hashish; fatto
dell’8.8.2013).

dell’ipotesi della lieve entità di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990 e all’entità
della pena inflitta.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate.
E’ orientamento consolidato di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini
della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità
(art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), che il giudice è tenuto a valutare
complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti
l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono
all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto
della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere il riconoscimento
dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la
lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità”. E in un tale contesto
valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, come nel
caso di specie, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità
offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV,
21.11.2007, n. 47188, v. anche: Sez. IV, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un. n. 17 del
21.6.2000).
La commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito
ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di
legittimità secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica,
dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.,
assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv.
239754). La motivazione sul punto s’appalesa, pertanto, del tutto congrua e corretta
avendo anche tenuto conto delle novelle legislative in tema di trattamento
sanzionatorio per il reato contestato.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento di una somma che, alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili

2

Entrambi deducono il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento

di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

deciso in Roma, il 24.6.2015

COSÌ

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