Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31182 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31182 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTEMURRO GIOVANNI N. IL 01/06/1989
avverso la sentenza n. 762/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

MONTEMURRO Giovanni ricorre avverso la sentenza in data 18 novembre 2014che,
confermando quella di primo grado del 21.3.2014, resa in esito a giudizio abbreviato, lo
ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo ha
condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro

Con il ricorso contesta essenzialmente la carenza di motivazione e l’entità del
trattamento sanzionatorio.

La contestazione sviluppata in ricorso è tipicamente di merito, perché vorrebbe che qui
si effettuasse una rinnovata valutazione del compendio probatorio, tra l’altro
concordemente esaminato nei due gradi di giudizio.

Nonostante l’infondatezza del ricorso, si impone l’annullamento con rinvio quanto alla
determinazione della pena.

La Corte di Appello ha, infatti, confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal
primo giudice in data 21.3.2014, senza alcun riferimento al più mite trattamento
intervenuto con riferimento al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 309/90, in sede di
conversione del decreto legge n. 36 del 2014,t-ca~

La relativa disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73,
comma 5, del dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36
del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato
con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 [intervento
con cui, peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle
pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000,
si passa alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1032 a euro 10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena prevista per i fatti lievi
riguardanti droghe leggere [tabelle II e IV] già prevista nel comma 5 dell’articolo 73,
prima delle modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi.

E’ il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta

6.000,00 di multa.

”illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove
non definiti con sentenza irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto
alle discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare,

pene, già ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del
2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle
previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario,
relativamente alle pene ivi previste per le droghe “pesanti”].

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente
dimenticata nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è
ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è
quella ora introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i
fatti lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere,
quella introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito
dalla legge n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo
si sono susseguite.

Si impone quindi l’annullamento con rinvio: il giudice di appello, fermo il giudizio di
responsabilità, per quanto detto, dovrà provvedere a rideterminare la pena.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara
l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato
ascritto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

sidente

vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le

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