Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31181 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31181 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CECERE MARIANNA SIMONA N. IL 25/02/1990
avverso la sentenza n. 4722/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cecere Marianna in ordine al reato p. e p.
dall’art.73 d.PR.309/90 (illecita detenzione di sostanza
stupefacente di tipo marijuana e di tipo cocaina), ha proposto
violazione di legge e difetto di motivazione in punto di
responsabilità e con riferimento al mancato riconoscimento
dell’ipotesi delittuosa di cui al quinto comma dell’art.73 d.PR.
309/90.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Napoli ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità riportandosi integralmente
alla motivazione della sentenza di primo grado e affermando che
comunque il difensore dell’odierno ricorrente aveva precisato che
l’impugnazione riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio.
Anche a proposito del mancato riconoscimento dell’ipotesi
criminosa di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR. 309/90 la
sentenza impugnata è adeguatamente e congruamente motivata, avendo
fatto riferimento alla circostanza che l’imputata aveva il
possesso di diverse tipologie di stupefacenti, nonché di una
sofisticata strumentazione per rendere possibile la suddivisione
in dosi della droga.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
ricorso in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
Il.si1ier”7est.
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al