Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31181 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31181 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 24/04/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAGHLID MOHAMMED N. IL 23/06/1984
avverso la sentenza n. 11217/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
i-
t
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Laghlid Mohammed, imputato in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90, ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, deducendo mancanza di motivazione
con riferimento al trattamento sanzionatorio a lui
applicato, in quanto il giudice, nel ritenere congrua e
corretta la quantificazione della pena richiesta dalle
parti, non aveva dato contezza del ragionamento logico
sottostante alla sua decisione.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1g00,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P er
questi
motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma d euro
1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2013
est
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