Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3118 del 01/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3118 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Andrea Ruiu , nato il 10.02.1962
avverso l’ordinanza 243/2015 del Tribunale del riesame di Genova,
de101.06.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppina Fodaroni , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

Data Udienza: 01/10/2015

F

Andrea Ruiu ha personalmente proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Genova che ha respinto l’istanza di modificare il regime custodiale in
carcere con la misura degli arresti domiciliari con imposizione del braccialetto
elettronico,ritenendo che gli arresti domiciliari fossero inidonei a prevenire il
pericolo di reiterazione di reati della stessa indole , essendo stato Ruiu imputato in
precedenti rapine , con il ruolo di fornire ospitalita’ ai correi.

tiene conto di reali elementi né della circostanza che per gli altri procedimenti
all’imputato e’ gia’ stata riconosciuta la misura degli arresti domicilari con
braccialetto elettronico. Il provvedimento,pertanto, non ha applicato correttamente
i principi di proporzionalita’, adeguatezza e minor sacrificio.
Il ricorso e’ manifestamente infondato perche’ lungi dal denunciare vizi tipici della
motivazione del provvedimento in esame contesta l’opportunita’ della decisione
prospettando una motivazione alternativa e piu’ consona agli interessi
dell’imputato , senza riuscire ad evidenziare profili di contraddittorietà o di
incongruità logica del provvedimento impugnato.
Infatti,secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, “ai sensi
dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché
dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del
provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già
opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica” (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di
Francesco).Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte
accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso

l’iter

argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il
provvedimento.
Il ricorso deve,pertanto essere dichiarato inammissibile per totale genericità.Ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte

Lamenta il ricorrente che la motivazione e fondata su una presunzione che non

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).La Cancelleria dovrà provvedere alle
comunicazioni di rito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.Si provveda
a norma dell’art. 94,comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Il Con

tensore

Il Presidente

Così ecis in Roma, il 01 ottobre 2015

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