Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31179 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31179 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAME NDIAYE N. IL 15/02/1995
QUARTUCCIO GIUSEPPE N. IL 23/06/1972
avverso la sentenza n. 21172/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
23/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/04/2013
Fatto e diritto
Il ricorso di Mame Ndiaye è inammissibile, ex articolo 606,
comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi manifestamente
infondati. La sentenza impugnata è infatti adeguatamente
motivata a proposito della confisca dei cellulari e del
denaro in sequestro, avendo il giudice, quanto ai primi,
ritenuto che si trattava di strumenti utilizzati per
commettere il reato, quanto al denaro, avendo il giudice che
lo stesso era provento del reato di spaccio di sostanze
stupefacenti, non avendo l’imputato, che risultava privo di
redditi, fornito alcuna giustificazione in merito alla
provenienza della somma in questione.
Il ricorso proposto da Quartuccio Giuseppe è invece
inammissibile perché privo dei motivi.
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.
P. Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della
somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2013
Mame Ndiaye e Quartuccio Giuseppe, imputati in ordine al
reato p. e p. dagli articoli 110 c.p. e 73 d.PR. 309/90,
ricorrono per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo Mame
Ndiaye violazione della norma di cui all’articolo 240, comma
3, c.p., stante l’inadeguata motivazione, ad avviso del
ricorrente, con riferimento alla confisca dei cellulari e del
denaro in sequestro; Quartuccio Giuseppe violazione
dell’art.444 c.p.p..