Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31178 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31178 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATTANZI ANDREA N. IL 05/01/1987
CARCIONE RITA N. IL 11/09/1958
avverso la sentenza n. 2655/2014 TRIBUNALE di VELLETRI, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Ricorrono per cassazione Lattanzi Andrea e Carcione Rita avverso la sentenza emessa
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 19.11.2014 dal Giudice monocratico del Tribunale
di Velletri con cui veniva applicata al Lattanzi la pena concordata e condizionalmente
sospesa di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 9.000,00 di multa e alla Carcione
quella di un anno e due mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il delitto di cui
agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 0 dPR 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr.

Entrambi deducono il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena e all’iter
cognitivo circa la destinazione di gran parte dello stupefacente ad uso personale.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censura mosse manifestamente infondate.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Inoltre, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate
dalle parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale
dell’affermazione di responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze
aggravanti e attenuanti e il giudizio di bilanciamento), in quanto manifestazione di un
generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica,
non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per
cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma che, alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si ritiene equo determinare, per ciascuno, in euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA
DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma,

il 24.6.2015

2.434, 942 di marijuana; fatto del 14.10.2014).

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