Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31178 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31178 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOUKHI BOUABID N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 465/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Loukhi Bouabid avverso la sentenza emessa
in data 8.2.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed C
12.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 1 bis dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica della sussistenza di cause di
non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..

presente sede di legittimità.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché il motivo
è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza
senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito all’imputato, dopo
l’intervenuto e ratificato accordo ex articolo 444 c.p.p., proporre questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni
detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Inoltre (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270,
Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va
conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.4.2013

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo aspecifico e non consentito nella

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