Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31174 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31174 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICERNO GIUSEPPE N. IL 21/06/1986
avverso la sentenza n. 3443/2011 TRIBUNALE di BARI, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
Data Udienza: 24/04/2013
Fatto e diritto
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
i
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 7500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per
questi
motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma d euro
1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2013
II
Presi
Picerno Giuseppe, imputato in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90, ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, deducendo difetto di motivazione in
relazione agli articoli 81 e 133 c.p., con riferimento al
trattamento sanzionatorio a lui applicato.