Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31172 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31172 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABOZZI GIUSEPPE N. IL 02/07/1974
avverso la sentenza n. 1143/2011 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/04/2013
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Fabozzi Giuseppe in ordine al reato di cui
all’articolo 116 comma 13 del Codice della Strada, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
difetto di motivazione in punto di responsabilità in quanto nella
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo dal
quale dedurre l’esistenza di prove certe in merito alla
responsabilità del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi generici oltre che
manifestamente infondati in quanto ripropone questioni di merito a
cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013
motivazione della sentenza impugnata non sarebbe possibile
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