Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31168 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31168 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 24/04/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI CATERINA N. IL 17/06/1977
avverso la sentenza n. 3082/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

rmi

Osserva
Ricorre per cassazione Colucci Caterina avverso la sentenza emessa in data
21.11.2011 dalla Corte di Appello di Firenze che confermava quella del Tribunale di
Firenze in data 23.3.2009 con la quale la predetta era stata riconosciuta colpevole
del reato di cui all’art. 189, comma 10 e 7° C.d.S. (omissione di soccorso in danno
di Sposimo Sandro) e condannata alla pena di mesi sei di reclusione con la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

delle cui dichiarazioni era stata condannata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nella presente
sede.
Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20
febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare
i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è
tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della
possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”,
finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza
del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del
fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova
risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no
“veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. IV,
19.6.2006, n. 38424). Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme
da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme,
come nel caso di specie, il limite del

devolutum non può essere superato

ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello,
al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. II,
15.1.2008, n. 5994; Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009,
n. 19710, Rv. 243636).
Orbene, le censure addotte mirano appunto ad una improponibile rivalutazione
della prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della
impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
2

Protesta la propria innocenza assumendo l’inattendibilità del teste Mosella in forza

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, il 24.4.2013

processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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