Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31166 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31166 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JENISHI SEIT DETTO”TITO” N. IL 29/06/1980
STAFUKA TAULANT DETTO “LANDI” N. IL 15/10/1988
STAFUKA DRITAN DETTO”TANI” N. IL 14/09/1983
avverso la sentenza n. 5795/2014 GIP TRIBUNALE di AREZZO, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Fatto e diritto
I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposti per motivi manifestamente infondati. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili. Segue, a
norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
Stafuka Dritan, Stafuka Taulant e Jenishi Seit, imputati in ordine
a varie fattispecie criminose di cui al reato p. e p.
dall’articolo 73 d.PR. 309/90, ricorrono per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo in data 20
novembre 2014, deducendo violazione di legge e difetto di
motivazione della medesima in punto di responsabilità e in ordine
alla sussistenza dei presupposti di una delle “cause di non
punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p..
somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) ciascuno a titolo di
sanzione pecuniaria.
(1-
m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.06.2015
P.