Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31166 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31166 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAESTRONI GIUSEPPE N. IL 25/12/1952
avverso la sentenza n. 3485/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Maestroni Giuseppe avverso la
sentenza emessa in data 16.1.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che, in
parziale riforma di quella emessa in data 8.6.2011 dal Tribunale di Bergamo,
concesse le attenuanti di cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990 e quelle
generiche valutate con criterio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva
(reiterata specifica infraquinquennale), rideterminava l’aumento in continuazione
dieci di reclusione ed C 1.600,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’operato giudizio
di mera equivalenza tra circostanze, contestando la lettura ed interpretazione dei
dati emergenti dal certificato penale.
Il ricorso è inammissibile perché t proposto per motivi manifestamente infondati.
Invero la Corte territoriale nekoptare per il criterio di equivalenza tra circostanze,
ha fatto riferimento non solo a molte condanne definitive (ricondotte dal ricorrente
a quelle sole in relazione alla quali era stata contestata la recidiva) e di cui tre
(ricondotte dal ricorrente a due) per violazione alla legge sugli stupefacenti ma
anche alla protrazione dell’illecita attività per un significativo lasso di tempo ed in
via esclusiva dall’imputato.
Consegue la congruità della complessiva motivazione addotta a sostegno del
giudizio di bilanciamento effettuato che, trattandosi di valutazione riservata in via
esclusiva al giudice di merito, deve ritenersi insindacabile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24.4.2013

con i fatti oggetto della sentenza del 13.5.2009 del Tribunale di Bergamo, in mesi

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