Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31163 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31163 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZITO PAOLO N. IL 03/10/1974
avverso la sentenza n. 566/2014 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del
14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Fatto e diritto
ZITO Paolo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su
richiesta ex articolo 444 c.p.p per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza
stupefacente.
Successivamente è stata depositata rituale rinuncia all’impugnazione con conseguente
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2015
Il Consigliere estensore
inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lettera d), c.p.p..