Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31163 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31163 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAIDI KARIM N. IL 30/08/1971
avverso la sentenza n. 3879/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/04/2013

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Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Saidi Karim avverso la sentenza
emessa in data 21.12.2011 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Trani
con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente
sospesa di anni uno mesi sei di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il delitto di cui
all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancanza di

destinazione dello stupefacente a proprio uso personale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e non consentiti nella
presente sede di legittimità.
Oltre alla palese genericità dei motivi che non indicano le concrete ed evidenti ragioni
(tale non essedno la destinazione dello stupefacente ad un indimostrato uso
personale) per le quali si sarebbe dovuti addivenire alla sentenza di proscioglimento
come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale
della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi
(che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere
in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime:
evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
2

cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. con particolare riguardo alla

Così deciso in Roma, il 24.4.2013

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