Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31162 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31162 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESANTE MATIAS HUGO ANDREAS N. IL 08/10/1988
avverso la sentenza n. 800/2014 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pesante Matias Hugo Andreas avverso
la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 15.4.2014 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Imperia con cui veniva applicata al predetto la pena
concordata di anni tre di reclusione ed C 6.000.00 di multa per il delitto di cui all’art.
73 comma 1 e 1 bis dPR 309/1990 (detenzione illecita di gr. 313,32 netti di cocaina;
con la recidiva specifica infraquinquennale; fatti del 22.2.2014). Veniva al contempo

21.2.2011 irrev. 1’8.5.2011 per fatti commessi il 30.1.2010.
Deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in relazione alla mancata
verifica di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e la violazione di legge
in ordine alla revoca della sospensione condizionale disposta in sentenza.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente con la quale si
rappresenta la possibilità di applicazione del fatto di “lieve entità” ex art. 131 bis c.p.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Nulla esclude che la revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. della
sospensione condizionale precedentemente concessa non possa essere pronunciata
con la sentenza di patteggiamento laddove, come nel caso di specie, la precedente
sentenza sia anch’essa di patteggiamento (Cass. pen. S.U. n.31 del 22.11.2000, Rv.
218526).
Attesa la pena edittale prevista per il reato in questione sulla cui configurazione si
sono accordate le parti (cioè la fattispecie di cui al

10 comma dell’art. 73 dPR

309/1990), non si possono ravvisare in radice gli estremi dell’ipotesi invocata dell’art.
131 bis c.p..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma che, alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
2

disposta la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

COSÌ deciso in Roma, il 24.6.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA