Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31159 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31159 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTONICOLA LUCA N. IL 08/08/1990
avverso la sentenza n. 4065/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

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Motivi della decisione
Santonicola Luca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna in data 3.11.2014, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui
all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990.
L’esponente denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 240 cod. pen.
e vizio di motivazione, giacché il giudicante ha disposto la confisca dell’intera
somma di denaro in sequestro, senza qualificare detta somma come prodotto o

Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha disposto la confisca dell’intera somma di denaro in sequestro,
pari ad C 1.215,00, osservando che sulla base delle univoche risultanze di causa e
delle stesse dichiarazioni ammissive rese dall’imputato, deve ritenersi che
costituisca il provento di pregressa attività di spaccio.
Si tratta di un percorso argonnentativo, che soddisfa appieno lo specifico
obbligo motivazionale.
Come noto, il corredo premiale di cui all’art. 445 cod. proc. pen., a seguito
delle modifiche introdotte con legge 12.06.2003 n. 134, non comprende alcuna
delle ipotesi di confisca, di cui all’art. 240 cod. pen.; e la giurisprudenza di
legittimità ha ripetutamente affermato che, qualora il giudicante provveda alla
applicazione della predetta misura di sicurezza, deve esplicitare le ragioni che
fondano la relativa statuizione, evidenziando i presupposti della disposta misura
(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.

8440 del 24/01/2007, dep. 28/02/2007, Rv.

236623).
E bene, il percorso argomentativo sopra richiamato, posto a fondamento
della confisca dell’intera somma di denaro in sequestrai sensi dell’art. 240, comma
1, cod. pen., consta di valutazioni immuni da aporie di ordine logico e che risultano
saldamente ancorate all’acquisito compendio probatorio, di talché non può essere
censurato in questa sede di legittimità. E tanto si afferma, se pure nel caso di
specie venga in rilievo il reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990 di
talché non trova applicazione il disposto di cui all’art. 12 sexies, legge n. 356/1992,
rispetto alla confiscabilità del denaro in sequestro.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

N

profitto di reato.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015.

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