Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31159 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31159 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLO ALESSIO N. IL 18/05/1990
avverso la sentenza n. 5625/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 24/04/2013

55 Bello

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 è aspecifico e manifestamente infondato e quindi inammissibile.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici. Ed il ricorrente non chiarisce neppure genericamente a cosa si riferiscano
le doglianze.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 24 aprile 2013

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

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