Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31157 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31157 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 24/06/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMONE ANTONIO N. IL 12/02/1964
avverso la sentenza n. 1659/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Pi

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Mammone Antonio in ordine al reato di furto
aggravato, ha proposto ricorso in cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di
motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio e il diniego delle
attenuanti generiche, si rileva che la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno
l’obbligo motivazionale anche sui punti di cui sopra. E appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Reggio Calabria espressamente chiarito le ragioni in
base alle quali ha ritenuto di non concedere le attenuanti
generiche e di rideterminare la pena irrogata dal giudice di primo
grado così come indicato in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

e alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
I

nsj,Q1ieL,

est

Il Presidente

– 13 giugno 2000 ).

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