Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31155 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31155 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALASSI GIANLUCA N. IL 10/06/1971
avverso la sentenza n. 2513/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/04/2013

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
Galassi Gianluca giudicato responsabile del reato di cui
all’articolo 73, comma 5 d.PR.309/90, ha proposto ricorso
per cassazione, chiedendone l’annullamento per difetto di
motivazione in relazione al mancato contenimento della pena

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Con riferimento infatti alle doglianze concernenti il
trattamento sanzionatorio proposte da Galassi Gianluca, si
rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno
l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la
dosimetria della pena. E appena il caso di considerare che
in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la
c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003
n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie,
avendo la Corte territoriale espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena
indicata in dispositivo

ritenuta eccessivamente severa nei minimi edittali.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità
e quindi a colpa,

(cfr. Corte

Costituzionale

del

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 24 aprile 2013.

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

a titolo di sanzione

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