Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31154 del 24/06/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31154 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza n. 127/2014 TRIBUNALE di URBINO, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

A.A. e B.B., imputati in ordine al reato di
cui agli articoli 56,110, 624, 625 c.p. e altro, ricorrono per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e
difetto di motivazione della medesima in punto di responsabilità
con riferimento alla concedibilità delle attenuanti generiche al
solo imputato A.A..
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Segue, a
norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) ciascuno a titolo di
sanzione pecuniaria.

Fatto e diritto

P.

4.

m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.06.2015

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