Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31154 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31154 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARWAN HASSAN N. IL 01/01/1984
avverso la sentenza n. 1718/2011 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/04/2013

Marwan Hassan (detto Maradona), imputato in ordine a tre
ipotesi del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv c.p. e
73 d.PR.309/90, ricorre per cassazione contro la sentenza
di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo violazione di legge in relazione agli
articoli 444, 192 c.p.p. e 99 e 133 c.p., con riferimento
al trattamento sanzionatorio a lui applicato. In
particolare censurava la sopra indicata sentenza laddove
aveva riconosciuto “sic et simpliciter” la contestata
recidiva senza spendere al riguardo alcuna argomentazione.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per

questi

motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma d euro
1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2013

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