Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31153 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31153 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC PATRIZIA N. IL 15/09/1976
avverso la sentenza n. 2598/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

HALILOVIC Patrizia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, l’ ha riconosciuta colpevole di tre episodi di furto con destrezza
commessi in alcuni esercizi commerciali e condannata, con la concessione delle

mesi sei di reclusione .

Con il ricorso non si contesta il giudizio di responsabilità ma la carenza di motivazione
con riferimento alla misura delle pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso è inammissibile, perché è tale il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del
motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera

c),

c.p.p.,

all’inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

E ciò a fronte di decisione che appare incensurabile in fatto e soprattutto corretta
nell’applicazione dei principi di diritto in tema di dosimetria della pena.

In questa prospettiva risulta genericamente pretensiva la lamentata carenza di
motivazione sulla pena, laddove il giudicante si è soffermato sul punto, evidenziando
che proprio il comportamento processuale di ammissione dell’addebito era stato già
valutato dal primo giudice a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche,
malgrado la presenza di vari precedenti penali a carico della Halilovic per reati della
stessa specie.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
mille euro, in favore della cassa delle ammende.

attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno,

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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