Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31153 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31153 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONARDI FABIO N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 2711/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 24/04/2013

49 Leonardi

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

logico-giuridici: si è argomentatamente riconsiderata la valutazione del fatto proprio alla
stregua delle prospettazioni difensive e si è conseguentemente ridotta la pena.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 24 aprile 2013

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

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