Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31150 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31150 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHESSA ANDREA N. IL 05/02/1988
avverso la sentenza n. 780/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Chessa Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 22.1.2014
dalla Corte di appello di Firenze che confermava quella in data 25.2.2011 del
Tribunale di Cagliari con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi
otto di reclusione ed C 300,00 di multa per i delitti di furto aggravato in concorso e di
simulazione di reato.
Deduce il vizio motivazionale per travisamento delle risultanze probatorie delle quali

Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente
sede di legittimità.
Infatti esse tendono ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in
sede di legittimità. Al riguardo, giova sottolineare che, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello
di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui
apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito” (Sez. Un. n.6402/97,
imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015

offre una diversa valutazione.

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